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Direttiva
84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE,
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa -
Attuazione.
Art.1. Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di
tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti
che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione
di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della
pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese,
veritiera e corretta.
Art.2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
intende:
a) per <<pubblicità>>,
qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio
di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo
di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere
o di servizi;
b) per <<pubblicità
ingannevole>>, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la
sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone
fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa
del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento
economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
b - bis) per <<pubblicità
comparativa>>, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o
implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
c) per <<operatore
pubblicitario>>, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo
autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il
proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.
Art.3.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità sia
ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in
particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei
servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione,
il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo
gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i
risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui
servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene
calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai
diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le
capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art.3-bis
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la
pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente
decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano
gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra
operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore
pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di
marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi,
attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di
origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla
notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti
concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come
imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di
cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono
suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento
a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine
finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora
cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il
prezzo speciale o altre condizioni particolari o , se del caso, che l'offerta
speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
Art.4.
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente
riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve
essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con
modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini <<garanzia>>,
<<garantito>> e simili possono essere usati solo se accompagnati
dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.
Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare
integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle
modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
3. É vietata ogni forma di pubblicità
subliminale.
Art.5.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. É considerata ingannevole la pubblicità
che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la
sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art.6.
Bambini e adolescenti
1. É considerata ingannevole la
pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti,
possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della
loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed
adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli
adulti per i più giovani.
Art.7. Tutela amministrativa e
giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro
associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia
interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del
pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di
pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi
del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli
effetti.
3. L'Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole
o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni
informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore
pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto
contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale
prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere
considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è
stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità
Garante, prima di provvedere, richiede il parere all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto
definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il
messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la
pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di
quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la
pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di
un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a
produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non
ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli
effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con
l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che
definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire cinque milioni.
10. Al proprietario del mezzo di
diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di
cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da
due a cinque milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le decisioni
definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita
con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere
non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità
comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con
ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
13. È comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'art. 2598 del codice civile nonché per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e
successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio
decreto 21 giugno 1942, n.929, e successive modificazioni, nonché delle
denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi
dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente
decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.281.
15. Al fine di consentire il migliore
esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei
posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato dall'art.11, comma 1, della legge 10
ottobre 1990, n.287, è incrementato 10 unità nell'anno 2000, di 5 unità
nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.
Art.8.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere
che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un
organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire
l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità
sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto
legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del
procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del
procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art.9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.